Tutela dei registri di nomina e revoca amministratori e verbali di assemblea
I registri di nomina e revoca amministratori e il registro verbali di assemblea, insieme al registro anagrafe condominiale e al registro di contabilità, sono due dei quattro registri obbligatori individuati nell’art. 1130 del codice civile che l’amministratore di condominio è obbligato a redigere, custodire e mantenere aggiornati.
Le normative vigenti tutelano particolarmente questi 4 registri, di fatto l’art 1129 del c.c. stabilisce che l’incompleta tenuta dei 4 registri obbligatori, espone il professionista, anche su ricorso di un singolo condomino alla sua revoca giudiziaria.
Registro di nomina e revoca amministratori
Come già detto è uno dei quattro registri divenuti obbligatori con la legge 220/2012, detta anche legge di riforma del condominio. Nel registro di nomina e revoca amministratori sono riportati in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun rappresentante in questione. Quando il condominio è sprovvisto di questo registro, si consiglia di acquistarlo e compilarlo, inserendo tutti i professionisti passati e iniziando la sua compilazione dall’anno in cui è divenuto obbligatorio.
Registro verbali di assemblea
Il verbale custodito dal professionista che si compila ad ogni assemblea condominiale, è il registro verbali di assemblea. Come per tutta la documentazione condominiale, ogni singolo condomino può prenderne visione ed estrarne copia a proprie spese. Il registro verbali di assemblea trova la sua obbligatorietà nell’art 1130 c.c. comma 7, al suddetto registro si deve necessariamente allegare il regolamento condominiale. Deve necessariamente, come tutti i documenti condominiali, essere custodito per 10 anni.
Il registro verbali di assemblea, ha la funzione di custodire tutti i verbali di assemblea. Il verbale di assemblea altro non è che la trascrizione di tutto ciò che avviene in assemblea, per questo motivo è un elemento fondamentale per il condominio, in effetti leggendo i vari verbali di assemblea si può analizzare la storia condominiale. La partecipazione del professionista all’assemblea non è necessaria, la sua presenza è consigliabile, in quanto potrà fornire un valido supporto di verifica delle maggioranza e delle leggi al presidente, senza sottovalutare il fatto che essendo il legale rappresentate del condominio, conosce molto meglio dei condomini gli aspetti gestionali.
Verbale di assemblea
Prima dell’inizio dell’assemblea, ha l’obbligo di affidare al presidente la distinta delle convocazioni e il contenuto delle stesse, nonché, il registro verbali di assemblea e tutto quanto sia essenziale affinché l’assemblea condominiale possa deliberare in autonomia e con coscienza ogni singolo punto dell’ordine del giorno.
Come compilare il verbale di assemblea:
- Data, ora, luogo e modalità in cui si svolge l’assemblea;
- Indicare esattamente il numero di condomini presenti alla riunione, annotare i loro nominativi e le relative quote millesimali;
- Inserire i nomi dei partecipanti con delega e verificare che la delega sia regolarmente firmata;
- Nominare il presidente (moderatore) il quale nominerà un segretario;
- Verificare la maggioranza millesimale per la costituzione dell’assemblea, sia essa in prima o in seconda convocazione;
- Orario inizio dell’assemblea;
- Svolgimento dell’assemblea, descrizione delle discussioni, dei singoli interventi, relative votazioni sugli ordine del giorno – annotando pareri unanimi, contrari o astenuti, dettagliati per persona e per millesimi di proprietà;
- Orario di chiusura assemblea;
- Firma del presidente e del segretario.
Assemblea On_Line
Nel 2020, in occasione dell’emergenza Covid-19, è stata varata una riforma che legittima l’utilizzo delle assemblee condominiali in modalità telematica (Videoconferenza). La norma di richiamo per quanto concerne la regolamentazione delle assemblee telematiche in condominio è quella di cui art. 66 delle disposioni per l’attuazione del codice civile. Gazie a questa riforma ratificata per contrastare il diffondersi dei contagi da Covid-19, a prescindere dal fatto che non sia stata normata all’interno del regolamento condominiale è ora plausibile grazie alla nuova legge di riferimento. Oggi è sufficiente il consenso della maggioranza (numerica non millesimale) per permettere all’amministratore di condominio di organizzare un assemblea condominiale in modalità telematica sia essa in forma mista o ibrida.
Il verbale di assemblea scritto per mezzo di un computer, quindi in formato digitale è valido a tutti gli effetti di legge. Inoltre, con l’ordinanza n. 27163 del 16 novembre 2017, la cassazione ha chiarito che il verbale di assemblea condominiale redatto al computer e quindi in formato digitale ha valore anche se non firmato dal presidente.
Essendo le assemblea condominiali on-line divenute ufficiali, Lo “Studio Giurintano” adeguatosi istantaneamente, organizza le suddette assemblee di condominio on-line su piattaforme totalmente gratuite per tutti i condomini gestiti. Lo Studio inoltre conferma la pubblicazione di tutti i verbali di assemblea nell’apposita applicazione per condomini o nel sito internet condominiale.
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