Registro anagrafe condominiale

registro anagrafe condominiale

Tutela del registro anagrafe condominiale

Il registro anagrafe condominiale insieme al registro di contabilità, al registro nomina e revoca amministratori e al registro di assemblea è uno di quei quattro registri obbligatori individuati nell’art. 1130 del codice civile che l’amministratore di condominio è obbligato a redigere, custodire e mantenere aggiornati. Le normative vigenti tutelano particolarmente questi quattro registri, di fatto l’articolo 1129 del codice civile, stabilisce che l’incompleta tenuta dei 4 registri obbligatori, espone l’amministratore di condominio, anche su ricorso di un solo condominio alla sua revoca giudiziaria.

Valore del registro anagrafe condominiale 

Sicuramente, il registro anagrafe condominiale, non è assolutamente trascurabile da parte di qualsiasi professionista; la sua funzione è quella di possedere e mantenere i dati relativi alle singole unità immobiliari condominiali e i dati di coloro che vi abitano. La corretta compilazione e il constante aggiornamento del registro anagrafe condominiale, permette al rappresentante legale, quando necessario di reperire i dati con estrema facilità e soprattutto di reperire dati veritieri. Il condominio è essenzialmente un ente di gestione di interessi comuni composto da singoli condomini, per cui la tenuta del suddetto registro diventa fondamentale in ambito condominiale.

È estremamente fondamentale per un professionista avere in qualsiasi momento tutte le informazioni, i recapiti e gli indirizzi dei singoli condomini, al fine di poter inviare loro comunicazioni, convocazioni, verbali di assemblea, solleciti di pagamento e tutto ciò che concerne le normali attività condominiali. La tenuta del registro anagrafe condominiale costituisce un obbligo, l’obbligo di tenerlo costantemente aggiornato; da quest’obbligo ne deriva il dovere da parte dei proprietari delle singole unità abitative, d’informare il consulente condominiale ogni qual volta si verifichino delle variazioni dei dati nelle unità abitative di loro competenza (esempio la compravendita di un unità immobiliare, la stipula di un contratto di locazione, ecc.) entro 60 giorni dalla realizzazione della variazione.

Dati che formano il registro anagrafe condominiale

Vediamo nello specifico quali sono i dati che formano il  registro anagrafe condominiale. Chiaramente i dati da inserire nel registro anagrafe condominiale sono a grandi linee indicati nell’art. 1130, comma 1. Possiamo suddeviderli in due aree generiche:

  1. Area personale, cioè i dati riguardanti i condomini o i titolari di diritti reali, (come l’usufruttuario) o di diritti personali di godimento;
  2. area relativa all’immobile.

Nell’area personale sono riportati tutti i dati del proprietario (o del titolare di altro diritto reale) quindi: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza o domicilio, Email, PEC e numero di telefono;

Nell’area relativa all’immobile invece, sono riportati i dati relativi all’unità abitativa, cioè, i dati catastali, i millesimi di proprietà, nonchè ogni altro dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio.

Registro anagrafe condominiale e privacy

Tutti i condomini hanno diritto ad accedere alla documentazione condominiale (art. 1129 c.c.), di fatto, la documentazione condominiale non è costituita solamente da bilanci, dai rendiconti, dalle pezze giustificative ecc., ma anche dal suddetto registro. Qualsiasi professionista quindi non può assolutamente negare a nessun condomino l’accesso al registro anagrafe condominiale, qualora richiestogli, egli non può assolutamente avvalorare la tesi che il registro anagrafe condominiale contiene dati personali di residenza dei condomini, dati catastali degli immobili, numero di telefono, Pec o altri recapiti comunicatigli dai condomini. Rientra quindi tra gli obblighi professionista consentire a tutti i condomini di prenderne visione e di estrarne copia a proprie spese.

Trasmissione dati dei morosi al creditore

In caso di debiti contratti dal condominio e non adempiuti, i quali rendano necessaria un azione legale da parte del creditore, il rappresentante legale può agire nei confronti dei singoli condomini morosi. In questo specifico caso, le norme permettono e obbligano l’amministratore nell’effettuare la comunicazione dati dei condomini morosi al creditore, in modo tale che quest’ultimo possa agire legalmente nei loro confronti prima che nei confronti del condominio.

Anche in questo caso, non incappa in violazioni della privacy, in quanto ha adempiuto ad un obbligo impostogli dalla seconda parte del primo comma dell’art. 63 delle disp. att. c.c.

Cosa succede quando il condomino non comunica i dati?

In caso di rifiuto o mancata trasmissione dei dati da parte del condomino o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento al registro anagrafe condominiale da parte del professionista, quest’ultimo è tenuto a procedere all’acquisizione delle informazioni necessarie, mediante un’intimazione per raccomandata o PEC con un termine di 30 giorni. I costi derivanti da tale operazione saranno addebitati ai responsabili.

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