Tutela del registro di contabilità
Il registro di contabilità insieme al registro anagrafe condominiale, al registro nomina e revoca amministratori e al registro verbali di assemblea è uno dei quattro registri obbligatori individuati nell’art. 1130 del codice civile che l’amministratore di condominio è obbligato a redigere, custodire e mantenere aggiornati.
Le normative vigenti tutelano particolarmente questi quattro registri, c’è da sottolineare che di fatto l’art. 1129 del c.c. stabilisce che l’incompleta tenuta di uno dei quattro registri obbligatori, espone l’amministratore di condominio, anche su richiesta di un singolo condomino alla sua revoca giudiziaria.
Il registro di contabilità, è stato inserito per consentire ai condomini di accertare e verificare la veridicità contabile, nonché l’operato dell’amministratore, infatti basta raffrontare i dati del registro di contabilità con l’estratto conto condominiale per verificare se ci sono anomalie nella gestione contabile del condominio.
Il registro di contabilità, si riferisce ed è unico a tutti gli esercizi aperti che manifestano movimentazioni nel periodo temporale di riferimento, non fa differenza che essi siano esercizi ordinari, straordinari o ausiliari.
Deve essere compilato entro 30 giorni dal giorno in cui si manifestano le rispettive operazioni, cioè tutti i movimenti sia in entrata che in uscita e può tenersi anche in formato elettronico.
Compilare il registro di contabilità
Essenzialmente i campi da compilare sono i seguenti:
- Data operazione;
- Numero di protocollo;
- Tipo operazione (Entrata/uscita);
- Importo operazione;
- Nome Condominio/Azienda;
- Causale operazione;
- Eserzizio di riferimento;
- Documento di riferimento;
- Tipo di pagamento.
Anche se deve essere compilato entro 30 giorni dal giorno delle rispettive operazioni dei singoli movimenti in entrata o in uscita, il consiglio è sempre quello di trascrivere ogni operazione al momento stesso in cui si manifesta.
Come tutti i documenti condominiali anche il registro di contabilità, deve essere custodito conservato e archiviato dall’amministratore per 10 anni. È molto importante perchè permette la verifica dei conti condominiali anche a distanza di anni.
Registro di contabilità e rendiconto
Il registro di contabilità è uno degli elementi fondamentali di cui si compone il rendiconto annuale per come impone l’art. 1130 Bis C.c. Il bilancio condominiale (rendiconto) senza registro di contabilità (che come spiegato elenca le singole voci di entrata e uscita) è impossibile da verificare, di conseguenza, la delibera assembleare che approva un bilancio consuntivo privo di registro di contabilità è impugnabile da un singolo condomino, il quale può chiederne l’annullabilità in quanto impossibilitato a verificare i movimenti inerenti la stessa rendicontazione.
Visionare il registro di contabilità
Con la riforma del condominio, legge n. 220/2012 la giurisprudenza ha stabilito un vero e proprio diritto che consente ai condomini la verifica di tutta la documentazione condominiale. Oggi ogni condomino ha il pieno diritto di visionare i documenti condominiale ed estrarne copia a proprie spese, può perfino esaminare la documentazione relativa a qualsiasi annualità, non fa eccezione il registro di contabilità, in quanto è un registro di proprietà condominiale, custodito e redatto dall’amministratore di condominio.
Attivazione sito Internet
C’è da dire inoltre che, con la riforma del condominio, su delibera assembleare, l’amministratore ha l’obbligo di attivare un sito internet condominiale (a spese del condominio), che consenta a tutti gli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale (senza alcun aggravio delle spese) dei documenti previsti dalla delibera assembleare.
Il nostro Studio, mette a disposizione gratuitamente, a tutti i suoi assistiti mediante un applicazione per tablet e cellulari, o per mezzo di uno specifico sito internet, la visualizzazione dei documenti condominiali, delle rate, della bacheca e molto altro, nonché la possibilità di poterli stampare. In questo modo lo Studio da prova a tutti i suoi assistiti di svolgere l’attività in modalità del tutto trasparente e avanzata.
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