Parti comuni in condominio

parti comuni

Le parti comuni in condominio sono quelle porzioni di edificio o di terreno che, a norma di legge, appartengono a tutti i proprietari di unità immobiliari presenti nel condominio.

Sono regolate dall’articolo 1117 del Codice Civile, il quale stabilisce che “Sono oggetto di proprieta’ comune dei proprietari  delle  singole unita’ immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo“.

Parti comuni e gestione

La gestione delle parti comuni è di competenza dell’amministratore di condominio, il quale è incaricato di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse. La manutenzione ordinaria include tutte le attività necessarie per mantenere le parti comuni in buone condizioni, come ad esempio la pulizia delle scale, il taglio dell’erba del giardino, manutenzione degli ascensori ecc. La manutenzione straordinaria, invece, riguarda interventi più importanti e costosi, come ad esempio il rifacimento del tetto o il rifacimento della facciata dell’edificio.

Classificazione beni comuni

I beni comuni in condominio possono essere classificati in: beni comuni necessari, e beni comuni accessori.

• I beni comuni necessari sono quelli indispensabili per l’uso dell’edificio e dell’unità immobiliare, come le scale e i portoni d’ingresso.

• I beni comuni accessori, sono quelli che servono a completare l’edificio o a migliorarne l’estetica, come le fontane, piscine e gazebo.

Le parti comuni del condominio comprendono anche il suolo su cui sorge l’edificio. La ripartizione delle spese relative al suolo è stabilita dall’articolo 1123 del Codice Civile, che prevede che le spese per la manutenzione, l’amministrazione e il godimento del suolo siano ripartite proporzionalmente al valore della proprietà di ciascun condomino.

Le facciate e i muri maestri condominiali sono parti comuni dell’edificio e la loro manutenzione è a carico di tutti i condomini. Anche in questo caso, le spese relative alla manutenzione delle facciate vanno ripartite in proporzione al valore della proprietà di ciascun condomino.

I tetti del condominio sono parti comuni dell’edificio e la loro manutenzione è a carico di tutti i condomini.

I sottotetti del condominio sono parti comuni dell’edificio e la loro manutenzione è a carico di tutti i condomini. Le spese relative vanno ripartite secondo le modalità previste dall’articolo 1123 del Codice Civile. In alcuni casi, i sottotetti possono essere trasformati in unità abitative o in locali ad uso privato, ma solo previa autorizzazione dell’assemblea dei condomini e a condizione che ciò non pregiudichi l’utilizzo delle parti comuni da parte degli altri condomini.

Le scale condominiali sono parti comuni dell’edificio e la loro manutenzione è a carico di tutti i condomini.

I pianerottoli delle scale condominiali sono parti comuni dell’edificio e la loro manutenzione è a carico di tutti i condomini.

I sottoscala delle scale condominiali sono parti comuni dell’edificio e la loro manutenzione è a carico di tutti i condomini.

I portoni d’ingresso del condominio sono parti comuni dell’edificio e la loro manutenzione è a carico di tutti i condomini. In alcuni casi, i portoni d’ingresso possono essere sostituiti con cancelli o accessi automatizzati, ma solo previa autorizzazione dell’assemblea dei condomini e a condizione che ciò non pregiudichi l’utilizzo delle parti comuni da parte degli altri condomini.

I campanelli e i citofoni del condominio sono parti comuni dell’edificio e la loro manutenzione è a carico di tutti i condomini.

I vestiboli, gli anditi e i portici del condominio sono parti comuni dell’edificio e la loro manutenzione è a carico di tutti i condomini.

I cortili del condominio sono parti comuni dell’edificio e la loro manutenzione è a carico di tutti i condomini. Il cortile è destinato all’uso comune di tutti i condomini e può essere utilizzato per parcheggiare le auto o per svolgere attività ricreative. Tuttavia, l’assemblea dei condomini può regolamentare l’utilizzo del cortile e vietarne l’uso per motivi di sicurezza o di decoro.

I giardini condominiali sono parti comuni dell’edificio e la loro manutenzione è a carico di tutti i condomini. In alcuni casi, i giardini possono essere divisi in più parti e assegnati in uso esclusivo a uno o più condomini, a condizione che ciò non pregiudichi l’utilizzo delle parti comuni da parte degli altri condomini.

L’ascensore del condominio è una parte comune dell’edificio e la sua manutenzione è a carico di tutti i condomini. La sua manutenzione è obbligatorie ed è affidata in a una ditta esterna.

Infine, è importante menzionare la consulenza per il rischio amianto nei condominii. L’amianto è un materiale altamente pericoloso per la salute umana e può essere presente in alcune parti comuni dell’edificio, come i tetti o i rivestimenti delle scale. In questo caso, è importante effettuare una consulenza per valutare il rischio e adottare le misure necessarie per rimuovere o bonificare l’amianto presente.

Le parti comuni in condominio sono elementi fondamentali per la vita di un edificio condominiale e comprendono tutte quelle porzioni di edificio o di terreno che appartengono a tutti i proprietari di unità immobiliari presenti nel condominio. Tra le parti comuni di un condominio possiamo menzionare il cortile, le scale, il portone d’ingresso, il tetto, il sottotetto, le cantine, i garage e gli impianti comuni. La loro manutenzione è di estrema importanza per garantire la sicurezza e il decoro dell’edificio e le spese relative vanno ripartite tra i condomini secondo le modalità previste dall’articolo 1123 del Codice Civile.

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