Revoca di una precedente delibera assembleare condominiale: quorum

revoca di una precedente delibera

Il Processo di Revoca di una precedente Delibera Assembleare

A volte, l’assemblea dei condomini può decidere di “ritornare sui propri passi” e revocare una delibera precedentemente approvata. Ad esempio, i condomini avevano inizialmente deciso di procedere con dei lavori di sistemazione, ma poi la maggioranza cambia idea. In situazioni come queste, è essenziale comprendere il quorum richiesto per effettuare la revoca e come gestire i fondi eventualmente accantonati.

Il Quorum per la Revoca della Delibera

Il quorum deliberativo è stabilito dall’art. 1136 del codice civile e dipende dal tipo di intervento condominiale:

  • Per le manutenzioni ordinarie (art. 1136 comma 3 c.c.), si richiede la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
  • Per le manutenzioni straordinarie (art. 1136 comma 2 c.c.), occorre la maggioranza degli intervenuti e almeno metà del valore dell’edificio.
  • Per le innovazioni (art. 1136 comma 5 c.c.), è necessaria la maggioranza degli intervenuti e almeno due terzi del valore dell’edificio.

Il quorum necessario per revocare una delibera assembleare è lo stesso quorum utilizzato per approvare l’accantonamento dei fondi iniziale; se si tratta di lavori straordinari, i fondi sono deliberati ai sensi dell’art. 1135 c.c.. Non è obbligatorio che la “nuova” delibera raggiunga la stessa maggioranza della precedente, ma è sufficiente che soddisfi il quorum di legge e rispetti il codice civile.

Gestione dei Fondi in Caso di Revoca

Nel caso di un’integrale revoca di quanto accantonato, gli importi raccolti devono essere restituiti ai condomini, salvo la possibilità di compensarli con eventuali rate diverse precedentemente deliberate. È importante notare che l’assemblea conserva sempre la facoltà di revocare una sua precedente delibera con una successiva deliberazione.

In tal senso, è rilevante considerare un estratto di una sentenza del Tribunale di Bergamo n. 409 del 20.02.2020, che afferma che “le deliberazioni assembleari non sono di regola mai irrevocabili e possono essere modificate o revocate da una valida deliberazione successiva. Le nuove deliberazioni, purché approvate nei modi e con le formalità di legge o di regolamento, sono perfettamente valide e obbligatorie per tutti i condomini, anche se le precedenti deliberazioni, revocate o modificate, sono state prese all’unanimità e le seconde con la maggioranza minima prevista in ordine all’assemblea”.

In sintesi, la revoca di una delibera assembleare richiede un determinato quorum a seconda del tipo di intervento, e i fondi accantonati possono e

Quorum deliberativo assembleare

Il quorum deliberativo dipende dal tipo di opera da realizzare, e le regole variano in base al tipo di manutenzione o innovazione richiesta.

Per le manutenzioni ordinarie, è necessaria la maggioranza degli intervenuti ed almeno un terzo del valore dell’edificio, come previsto dall’art. 1136 comma 3 c.c. Se invece si tratta di manutenzioni straordinarie, la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio è richiesta, come previsto dall’art. 1136 comma 2 c.c.

Infine, se si vuole apportare delle innovazioni all’edificio, l’art. 1136 comma 5 c.c. richiede la maggioranza degli intervenuti ed almeno due terzi del valore dell’edificio.

Quorum per la revoca di una delibera assembleare

Per revocare una delibera assembleare precedente, è necessario rispettare lo stesso quorum utilizzato per la sua approvazione. L’idea errata di qualche amministratore di condominio che richiede una maggioranza superiore a quella della delibera precedente non ha fondamento, poiché l‘articolo 1136 del Codice Civile stabilisce in modo chiaro le maggioranze necessarie per le deliberazioni.

Conclusioni

In conclusione, l’assemblea condominiale ha sempre la facoltà di revocare una propria deliberazione precedente con una deliberazione successiva. È fondamentale che la nuova deliberazione sia assunta a mezzo di un’assemblea regolarmente convocata, che non sia contraria alla legge o al regolamento condominiale, che abbia il medesimo oggetto di quella che intende sostituire e che esprima la volontà, anche implicita, di sostituire la precedente deliberazione.

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