Terrazzo imbrattato

terrazzo imbrattato

Terrazzo imbrattato in Condominio a Palermo

Come amministratore di condominio, ho assistito a diversi casi di dispute tra condomini nel corso degli anni. Le dinamiche all’interno di un condominio possono talvolta diventare complesse, e le cause di tensione possono emergere dalle situazioni più inaspettate. È sorprendente come un comportamento distratto di un vicino del piano superiore, che fa cadere oggetti o materiali sul terrazzo del piano di sotto, possa scatenare fastidi e creare malumori tra i residenti, oltre a causare danni materiali.

In questo articolo, ci addentreremo nella discussione di una pronuncia della Corte di Cassazione che getta luce su un aspetto specifico delle dispute condominiali: il “gettito pericoloso di cose.” Esploreremo il diritto civile inerente a questa situazione e come sia possibile richiedere il risarcimento del danno, offrendo chiarezza e comprensibilità per tutti i lettori. La nostra principale missione è quella di prevenire conflitti all’interno dei condomini, fornendo informazioni e orientamenti che possano aiutare a risolvere situazioni potenzialmente problematiche in modo equo ed efficiente.

Il “gettito pericoloso di cose”

L’art. 674 del Codice Penale tratta la questione del “gettito pericoloso di cose“. Secondo questa disposizione, chiunque getti o versi oggetti in un luogo pubblico o in uno spazio comune o di uso altrui, causando fastidi o danni a persone, può essere punito con un arresto fino a un mese o un’ammenda fino a 206 euro.

La Sentenza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione si è occupata del caso in cui un condomino, annaffiando le piante del proprio terrazzo, ha fatto cadere acqua e frammenti di terriccio nel terrazzo sottostante, rischiando di danneggiarlo. La domanda è: ma veramente questa situazione costituisce il “gettito pericoloso di cose”?

La Corte di Cassazione ha risposto positivamente a questa domanda con la sentenza n. 15956 del 10 aprile 2016. In questa sentenza, la Corte ha affermato in modo inequivocabile, che anche l’acqua o il terriccio caduti dal piano superiore durante l’innaffiamento delle piante possono rientrare nella definizione di “gettito pericoloso di cosedi cui all’art. 674 del Codice Penale.

Conseguenze Civili e il Codice Civile

Oltre alle implicazioni penali, questa condotta ha anche conseguenze dal punto di vista civile. La persona che subisce danni al proprio terrazzo a causa dello sgocciolamento dal piano superiore ha il pieno diritto di rivolgersi al giudice civile per ottenere un provvedimento che metta fine alla condotta molesta e richiedere il risarcimento del danno.

Il riferimento normativo in questo caso è l’art. 844 del Codice Civile, che stabilisce che “il proprietario di un terreno non può impedire le immissioni di fumo, calore, rumori, vibrazioni o simili dal fondo del vicino, a meno che superino la normale tollerabilità“, considerando anche la condizione dei luoghi.

La Soglia della “Normale Tollerabilità”

La questione della così detta “normale tollerabilità” è un concetto flessibile che il giudice valuta caso per caso, tenendo conto della posizione geografica e delle circostanze specifiche. Se il giudice stabilisce che si è superata questa soglia (normale tollerabilità), potrebbe imporre la cessazione della condotta lesiva o richiedere l’adozione di misure preventive per evitare futuri danni al vicino.

In caso contrario, se il gocciolamento viene considerato al di sotto della “normale tollerabilità,” il condomino dovrà sopportarlo senza poter avanzare pretese di risarcimento.

Conclusioni

È essenziale comprendere le implicazioni legali e civili delle azioni quotidiane nei condomini. La sentenza della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza di essere responsabili quando annaffiamo le piante sul nostro terrazzo e di evitare spiacevoli conflitti condominiali. Ricordiamo sempre di rispettare i diritti dei vicini e di cercare soluzioni amichevoli in caso di dispute.

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