La retribuzione del portiere di condominio: diritti dei condòmini e quadro normativo
Uno dei diritti fondamentali dei condòmini è la possibilità di conoscere con precisione il costo del servizio di portierato, accedendo alla documentazione giustificativa, in particolare alla busta paga del custode. Questo documento, infatti, consente di ricostruire in maniera dettagliata l’effettivo impiego delle risorse economiche condominiali.
Nel corso di una recente consulenza condominiale, un condomino ha sollevato una questione ricorrente: durante la rendicontazione annuale, l’amministratore presenta il costo complessivo del servizio di portierato – all’incirca duemila euro – ma senza dettagliarne la composizione. Il condomino, desideroso di maggiore trasparenza, si è chiesto se abbia il diritto di ottenere copia della busta paga del portiere per comprendere meglio la ripartizione delle spese.
Per rispondere a tale quesito, è utile delineare il quadro normativo di riferimento, con particolare attenzione al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile alla categoria.
Il CCNL per i portieri di condominio
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) è un accordo stipulato tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro, con l’obiettivo di disciplinare in modo uniforme i rapporti di lavoro. Sebbene l’adesione ai CCNL non sia obbligatoria per le parti non iscritte alle organizzazioni firmatarie, è prassi consolidata che gli accordi individuali seguano i parametri fissati dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni più rappresentative del settore.
Nel caso specifico, il CCNL Confedilizia – Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti di proprietà immobiliari e amministrazioni condominiali su tutto il territorio nazionale. Esso definisce in maniera precisa le mansioni, i diritti e gli obblighi del portiere, suddividendo le qualifiche professionali in diversi profili, ciascuno con retribuzioni e inquadramenti specifici.
Composizione della busta paga del portiere
La busta paga del portiere è strutturata in base all’inquadramento contrattuale previsto dal CCNL applicato. Ad esempio, un portiere assunto con profilo A1, che prevede mansioni di vigilanza senza servizio di pulizia e senza alloggio, ha diritto a un trattamento economico diverso rispetto a un portiere inquadrato con profilo A3, il quale, oltre alla vigilanza, svolge anche mansioni di pulizia.
Secondo l’art. 49 del CCNL, l’orario di lavoro è fissato in 45 ore settimanali, distribuite su sei giornate lavorative. Le ore eccedenti rientrano nel lavoro straordinario e devono essere compensate separatamente.
L’art. 107 stabilisce che la retribuzione del portiere comprende:
- Il salario base, determinato dall’art. 101 e dalle tabelle allegate al CCNL (ad esempio, per il profilo A1, la paga base è di 1.099,64 euro mensili);
- L’eventuale terzo elemento previsto dall’art. 103;
- Eventuali indennità a carattere continuativo, connesse a specifiche mansioni o condizioni lavorative;
- Gli scatti di anzianità, disciplinati dall’art. 112, maturati con il trascorrere del tempo.
Tali elementi concorrono alla determinazione dell’importo complessivo, il quale, al netto delle detrazioni fiscali e contributive, porta a una retribuzione mensile media di circa 1.300 euro, senza considerare eventuali straordinari o indennità accessorie.
L’elaborazione della busta paga è affidata a un consulente del lavoro, il quale deve ricevere dall’amministratore del condominio tutte le informazioni necessarie circa le ore effettivamente lavorate, le ferie, i permessi e gli eventuali straordinari svolti dal portiere.
L’assunzione del portiere e la ripartizione delle spese condominiali
L’assunzione del portiere di condominio deve avvenire mediante un regolare contratto di lavoro, stipulato dal condominio in qualità di datore di lavoro. La scelta della persona da assumere rientra nelle competenze dell’assemblea condominiale, che deve valutare il profilo professionale più adatto alle esigenze dello stabile.
Dal punto di vista economico, la spesa per il servizio di portierato è disciplinata dall’art. 1123 del Codice Civile, il quale stabilisce che le spese per i servizi di interesse comune devono essere ripartite tra i condòmini in base ai millesimi di proprietà, salvo diversa convenzione.
Per quanto riguarda il rapporto tra proprietario e inquilino, l’art. 9 della legge n. 392/1978 prevede che il 90% del costo del portierato sia a carico del conduttore (inquilino), mentre il 10% spetti al proprietario. Tuttavia, le parti possono accordarsi per una ripartizione differente, in base alle specifiche esigenze contrattuali.
In caso di richiesta, l’amministratore può fornire ai condòmini un dettaglio della suddivisione dei costi e, se previsto dal regolamento condominiale, può anche richiedere un compenso per l’elaborazione di questi riparti contabili.
Conclusioni
Il diritto di accesso alla documentazione relativa alla busta paga del portiere rientra nella sfera della trasparenza contabile condominiale. La conoscenza di questi dati consente ai condòmini di comprendere con esattezza l’incidenza di tale voce di spesa sul bilancio condominiale, garantendo una gestione più consapevole e partecipativa delle risorse comuni.
Una corretta applicazione delle norme vigenti, unitamente a una chiara comunicazione tra amministratore e condòmini, rappresenta la chiave per evitare incomprensioni e conflitti, assicurando una gestione efficace e trasparente del servizio di portierato.
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