La doppia maggioranza

La doppia maggioranza
Diritto condominiale · Approfondimento Legale

La doppia maggioranza assembleare: quando vale la voce del patrimonio

Nel condominio italiano una delibera non è valida solo in base al numero di “teste” presenti, ma anche in base ai millesimi rappresentati. La sentenza Cass. n. 13856/2023 ha ribadito il modello bicefalo: servono sia la maggioranza delle persone sia la maggioranza dei millesimi per approvare le decisioni economiche.

Risposta Rapida: Per approvare una delibera assembleare ordinaria in seconda convocazione, l’art. 1136 c.c. richiede: 1) maggioranza dei presenti, 2) quota almeno pari a un terzo del valore dell’edificio (333,33 millesimi) e 3) che i millesimi dei favorevoli superino quelli dei contrari. Se uno solo di questi requisiti manca, la delibera è viziata e impugnabile ai sensi dell’art. 1137 c.c.. Se gestisci un condominio, è quindi fondamentale incaricare un amministratore di condominio che sappia verificare correttamente quorum e millesimi.
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Diritto condominiale  ·  Artt. 1136 c.c. | 1137 c.c.  ·  Cass. civ. n. 13856/2023  ·  Aggiornato Maggio 2 Reviewed 2026

La doppia maggioranza è il cuore del sistema assembleare condominiale, ma spesso viene interpretata in modo incompleto dagli amministratori e dai consigli di condominio. Il modello scelto dall’art. 1136 c.c. nasce dall’esigenza di bilanciare due dimensioni ugualmente importanti: la tutela della persona (il voto di ciascun condomino) e la consistenza patrimoniale (la quota millesimale che ogni proprietario detiene). Questo equilibrio, chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, è diventato oggi uno scudo per i grandi proprietari contro decisioni di spesa decise da una maggioranza “pura” ma di scarso valore economico.

Perché la legge prevede la doppia maggioranza

L’assemblea condominiale potrebbe teoricamente funzionare come una democrazia “una testa, un voto”, ma ciò esporrebbe i grandi proprietari a decisioni di spesa decise da una maggioranza numerica ma di modesto peso millesimale. Dall’altra parte, un sistema puramente plutocratico lascerebbe i piccoli condomini senza voce. La soluzione del legislatore è il modello bicefalo previsto dall’art. 1136 c.c.: delibera valida solo se converge la maggioranza delle persone e la maggioranza (o almeno il terzo) dei millesimi.

I tre requisiti della doppia maggioranza (assemblea ordinaria II conv.)

Nella pratica, per una delibera ordinaria in seconda convocazione la giurisprudenza richiede il cumulo di tre condizioni:

Requisiti di validità delibera ordinaria (II conv.)
  • Maggioranza personale (teste): la maggioranza dei condomini presenti deve votare a favore.
  • Quorum millesimale minimo: i millesimi dei favorevoli devono rappresentare almeno un terzo del valore dell’edificio (333,33/1.000).
  • Prevalenza del consenso sul dissenso: i millesimi dei favorevoli devono essere superiori a quelli dei contrari.

Il terzo punto è fondamentale: anche se i favorevoli sono più numerosi e superano il 333,33 millesimale, la delibera cade se i contrari hanno complessivamente più millesimi. Questo principio è stato ribadito con chiarezza proprio dalla Cassazione.

Cassazione, 22 maggio 2023, n. 13856: il caso chiave

Con la sentenza n. 13856 del 22 maggio 2023, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha corretto un’interpretazione parziale adottata dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di Messina. La delibera era stata ritenuta valida perché i favorevoli erano maggioranza dei presenti e superavano la soglia del terzo dei millesimi. I giudici di legittimità hanno però evidenziato che i contrari, pur essendo meno numerosi in termini di persone, rappresentavano:

favorevoli: 358,633 millesimi
contrari: 524,730 millesimi

Dunque la delibera è stata dichiarata nulla, perché violava il terzo requisito della doppia maggioranza. La Corte ha sottolineato che la forza del dissenso millesimale non può essere ignorata: consentire l’approvazione avrebbe finito per alterare il principio di proporzionalità tra potere decisionale e peso economico.

⚠ Attenzione agli errori di calcolo

Soprattutto nelle assemblee con dissenzienti che rappresentano quote millesimali elevate, un amministratore di condominio attento deve verificare subito, prima di dichiarare la delibera approvata, sia i numeri delle persone sia la somma dei millesimi favorevoli e contrari, e segnalarli in verbale.

Come calcolare la doppia maggioranza in pratica

Immagina un condominio con 1.000 millesimi totali. In seconda convocazione partecipano condòmini per 900 millesimi complessivi. I voti sono così distribuiti:

  • 10 condòmini favorevoli: 360 millesimi
  • 8 condòmini contrari: 540 millesimi
  • 2 astenuti: 0 millesimi aggiuntivi

Nonostante i favorevoli siano più numerosi e superino il 333,33 millesimale, la delibera non è approvata, perché i contrari hanno 540 millesimi contro 360 millesimi favorevoli. Questo esempio mostra come il controllo dei millesimi sia oggi parte essenziale del lavoro di un amministratore di condominio competente.

Il ruolo dell’amministratore nella gestione dei quorum

L’art. 1136 c.c. pone l’assesemblea e il presidente sotto il controllo di un’attenta verifica formale. L’amministratore, in qualità di segretario o di presidente, deve:

  • verificare la costituzione dell’assemblea (prima o seconda convocazione, numero minimo di intervenuti e millesimi);
  • registrare in verbale, con chiarezza, la distribuzione dei millesimi tra favorevoli, contrari e astenuti;
  • richiedere, se necessario, il calcolo immediato dei millesimi tabellari, per evitare contestazioni successive.

Un amministratore di condominio formato è oggi un punto di riferimento per condòmini che temono decisioni di spesa imposte da una maggioranza meno “pesante” dal punto di vista patrimoniale.

Impugnazione delle delibere viziare di doppia maggioranza

Quando viene meno uno dei tre requisiti, il condomino può ricorrere ai sensi dell’art. 1137 c.c., chiedendo l’annullamento della delibera entro 30 giorni dalla deliberazione o dalla comunicazione. La giurisprudenza consolidata ritiene che il mancato rispetto del criterio millesimale integri un vizio di legittimità, non solo un mero difetto di forma.

Giurisprudenza di riferimento

Sentenze sulla doppia maggioranza
Cassazione Civile, 22 maggio 2023, n. 13856
La Corte ribadisce che, anche se i favorevoli superano il terzo dei millesimi e la maggioranza delle teste, la delibera è nulla se i contrari esprimono complessivamente una quota millesimale maggiore.
Cassazione Civile, 19939/2012
Chiarisce il principio generale di proporzionalità tra potere decisionale e peso patrimoniale, che informa anche l’interpretazione dell’art. 1136 c.c..

Domande Frequenti

Cosa succede se i favorevoli superano il 333,33 millesimi ma i contrari hanno più millesimi?

La delibera è nulla. La rigida lettura della doppia maggioranza richiede che i millesimi favorevoli non solo superino la soglia del terzo, ma siano anche maggiori rispetto a quelli dei contrari, come chiarito dalla Cass. n. 13856/2023.

Posso impugnare la delibera se il verbale non riporta il dettaglio dei millesimi?

Sì, se il mancato dettaglio impedisce di verificare il rispetto dei quorum. La giurisprudenza considera il conteggio dei millesimi come elemento essenziale per la validità dell’atto, in particolare per le decisioni di spesa rilevanti.

È possibile delegare il calcolo dei millesimi?

Il calcolo può essere affidato a un tecnico o a un consulente, ma la responsabilità di verificarne la correttezza e di registrarla nel verbale spetta comunque al presidente/amministratore, figura chiave per ogni amministratore di condominio serio.

Nota Legale: Questo articolo è redatto in base alla normativa italiana vigente (Codice civile, artt. 1136 c.c. e 1137 c.c.) e alla giurisprudenza di legittimità, ed è aggiornato a maggio 2026. Non costituisce consulenza legale personalizzata. Per analisi del tuo caso specifico, consulta un avvocato specializzato in diritto condominiale e un amministratore di condominio del tuo territorio.