Definizione di decoro architettonico
Il Codice Civile non fa riferimento ad alcuna descrizione specifica di decoro architettonico, in merito ad una sua descrizione, ci viene in aiuto una sentenza della cassazione, la quale definisce decoro architettonico del condominio
“l’estetica conferita allo stabile dall’insieme di linee e di strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante, atta ad imprimere alle varie parti dell’edificio, nonché all’edificio stesso nel suo insieme, una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità” (Cass. 851 del 2007).
Questi elementi, non si riferiscono ad edifici di particolare pregio storico-artistico (esempio edifici in stile liberty), ma a qualsiasi tipologia di fabbricato.
Sebbene manchi una definizione normativa, la giurisprudenza ha chiarito che il decoro architettonico si riferisce all’aspetto estetico complessivo dell’edificio. È il risultato delle linee e delle strutture che conferiscono al fabbricato una fisionomia armoniosa e distintiva.
Questo concetto si applica a tutti gli edifici, non solo a quelli di particolare pregio storico o artistico. Anche una semplice armonia estetica può qualificarsi come decoro, caratterizzando l’identità del fabbricato.
Differenza tra Decoro e Aspetto Architettonico
È importante distinguere tra decoro e aspetto architettonico. Mentre il primo si riferisce alla struttura complessiva e all’armonia estetica, l’aspetto architettonico riguarda lo stile e le caratteristiche specifiche del design dell’edificio. Una modifica che altera lo stile originario o crea disarmonia è considerata lesiva dell’aspetto architettonico e, di conseguenza, può compromettere il decoro .
Decoro architettonico: regole
Definito il decoro architettonico del condominio, è di fondamentale importanza apprendere che esistono norme di riferimento ben precise inerenti il decoro architettonico condominiale. Come detto in blog precedenti, il condominio rappresenta una particolare forma di comunione dei beni, la cui caratteristica principale è data dal fatto che al suo interno sono presenti:
- Parti di proprietà esclusiva, cioè appartenenti ai singoli proprietari i quali godono del bene in maniera esclusiva;
- Parti di proprietà comune (scale, androne, ascensore, facciate, travi, pilastri, garage, lastrico solare, sottosuolo in cui sorge l’edificio ecc.).
Le norme non solo disciplinano e regolano il modo in cui devono essere utilizzate le parti comuni, ma provvedono soprattutto a tutelare e proteggere il decoro architettonico dell’edificio nel suo insieme. Infatti le norme non vietano solamente le innovazioni sulle parti comuni del fabbricato che possano arrecare danno al decoro architettonico condominiale, ma proibiscono categoricamente, anche tutte quelle opere che sono nella libera disponibilità del singolo proprietario (in quanto riguardanti la propria abitazione) e che possano compromettere il decoro architettonico dell’edificio o pregiudicarne la stabilità e la sicurezza. Sostanzialmente sono tre le norme del codice civile che lo regolano e tutelano:
L’articolo 1122 del Codice Civile, vieta tutte quelle opere effettuate nella proprietà privata o nelle parti comuni atte a pregiudicare il decoro architettonico dell’edificio condominiale;
L’articolo 1020 del Codice Civile, vieta invece, tutte quelle opere di innovazioni atte a pregiudicare il decoro architettonico dell’edificio condominiale;
L’articolo 1138 del Codice Civile invece da indicazioni inerenti il regolamento condominiale, infatti, lo stesso dovrà necessariamente definire e includere norme interne a tutela del decoro architettonico del fabbricato.
Chiudiamo col chiarire, che lo scopo della tutela del decoro architettonico, deriva anche dall’interesse economico del proprietario della singola unità abitativa, in quanto a causa delle alterazioni peggiorative apportate alle parti comuni dell’edificio vedrà deprezzato in maniera significativa la sua abitazione, nonchè il valore totale dell’edificio. È bene evidenziale che è un dovere del singolo condomino rispettare e far rispettare il decoro architettonico nell’edificio, motivo per cui, anche un singolo condomino può agire in giudizio per far rimuovere le modifiche apportate da altri condomini che pregiudichino il decoro architettonico o la staticità del fabbricato.
Il Ruolo dell’Amministratore nella Tutela del Decoro
L’amministratore di condominio ha il compito di garantire che le modifiche apportate all’edificio non compromettano il decoro architettonico. Questo include evitare innovazioni che possano alterare le linee estetiche dell’edificio o che influiscano negativamente sulla sua armonia complessiva.
Valutazione delle Lesioni al Decoro
Il giudice ha l’autorità di decidere se una modifica lede il decoro architettonico caso per caso. La giurisprudenza ha stabilito che qualunque innovazione che alteri le linee architettoniche o che si rifletta negativamente sull’aspetto armonico del fabbricato può essere considerata lesiva del decoro, indipendentemente dal pregio estetico dell’edificio.
Casistica e Orientamenti Giurisprudenziali
Recenti sentenze hanno confermato che anche modifiche apparentemente necessarie, come l’installazione di un cappotto termico, possono essere contestate se compromettono l’aspetto estetico del fabbricato . Inoltre, il regolamento condominiale può vietare interventi che alterino le parti comuni, come la chiusura di balconi con vetrate, se tali interventi danneggiano il decoro.
Conclusioni
La protezione del decoro architettonico richiede un equilibrio tra innovazioni utili e il mantenimento dell’estetica dell’edificio. L’amministratore svolge un ruolo chiave in questa tutela, e le decisioni relative alla lesione del decoro sono delegate al giudice, che valuta ogni caso basandosi sui principi giurisprudenziali consolidati.
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